Volete sapere se in ITALIA ad oggi potete circolare senza problemi con un hoverboard o con un monopattino elettrico?
Nel 2019 il cosiddetto Decreto Toninelli ha cercato di mettere ordine al settore della micromobilità, stabilendo come e dove possono circolare hoverboard, monopattini elettrici e biciclette elettriche.
I monopattini elettrici iniziano infatti a diffondersi, soprattutto nelle grandi città e piano piano anche in provincia, come mezzi per spostarsi agevolmente tra il traffico. Però, se fino a qualche mese fa non c’erano norme a cui attenersi, oggi l’acquisto, il possesso e l’utilizzo di un monopattino elettrico sono regolati dal Codice della Strada. E, come per ogni altra infrazione si rischia una sanzione pecuniaria di svariate decine di euro o, nei casi peggiori, anche di svariate centinaia di euro.
Riassunto Articolo
2020 e 2021: cosa dice la legge
Dal 2020, dopo la pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta ufficiale, i monopattini hanno la possibilità di circolare liberamente e, a livello normativo, sono equiparati alle biciclette, in base a quanto dichiarato dal comma 75.
La legge prende però in considerazione solo i monopattini elettrici, quindi per segway, monoruote e hoverboard il riferimento rimane il cosiddetto decreto Toninelli del 2019 che si limitava ad autorizzare la sperimentazione nelle città che l’avrebbero deliberata. I monopattini elettrici, quindi, se corrispondono tecnicamente alle prescrizioni normative, possono circolare seguendo le norme del Codice della strada.
I monopattini elettrici devono però rientrare nei limiti di potenza e velocità previsti dal DM 229/2019: ovvero, avere potenza massima del motore elettrico di 500W e sottostare a limiti di velocità a seconda delle zone in cui circolano. Il paragone con la bicicletta è da intendersi per quanto riguarda le velocità consentite: non si potranno superare i 20 km orari, che diventano poi 6 kmh nelle zone pedonali. Non servirà inoltre né patente né assicurazione per mettersi alla guida di questi mezzi di trasporto. È necessario però possedere un segnalatore acustico e delle luci. Inoltre, chi desidera usare il monopattino dopo il tramonto dovrete dotarvi di un giubbotto catarifrangente.
La normativa del 2020/2021
Proprio perché il Codice della Strada presentava diverse lacune in merito ai nuovi mezzi di trasporto inseriti nell’area della “micromobilità”, si è reso necessario introdurre nuove regole.
Il 27 luglio 2019 il decreto attuativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, diventando così operativo. Ma cosa viene affermato in questo documento? Ecco i punti salienti:
I Comuni possono avviare sperimentazioni in città riguardo a monopattini elettrici, segway, monowheel e hoverboard; è inoltre di effettuare test su strada in città e con stringenti condizioni, e soprattutto in zone delimitate; le sperimentazioni possono durare da un minimo di un anno a un massimo di 2 anni; i mezzi che partecipano alla sperimentazione dovranno essere dotati di segnalatore acustico, illuminazione e motore elettrico che non superi i 500 watt; chi utilizza i mezzi di micromobilità dovrà indossare giubbotto o bretelle riflettenti durante le ore notturne.
L’utilizzo nelle aree urbane sarà consentito solo se non supera i 6 km/h; i guidatori dovranno essere maggiorenni oppure minorenni ma con possesso della patente AM.
Non è finita qui: i comuni che vorranno avviare la sperimentazione, dovranno regolamentarla.
Significa predisporre:
- regole di circolazione e sosta;
- segnaletica per delineare le zone della sperimentazione (ovvero dove i mezzi di micromobilità possono circolare);
- regole per i servizi a noleggio di segway e monopattini elettrici.
Attualmente la situazione in Italia è variegata. Il Comune di Milano aveva avviato la sperimentazione, salvo poi sospenderla a causa di incidente. Ora sono aperti bandi per individuare società che gestiscano il noleggio di mezzi.
In altre città la sperimentazione è avviata e attiva: Torino, Rimini, Cattolica, Pesaro e Verona.
Il Decreto Legge del 27 luglio del 2019 ha delegato ai comuni la gran parte della regolamentazione sulla circolazione dei monopattini elettrici e altri mezzi di trasporto “alternativi”. Il Decreto stabilisce che chi sale su un monopattino debba avere regolare patentino o, se maggiorenne, patente di guida e non possa superare i 6 chilometri orari nelle aree pedonali e i 20 chilometri orari nelle piste ciclabili.
Per il resto, le regole devono essere stabilite dai Sindaci dei singoli comuni che decidono di avviare una sperimentazione che consenta ai monopattini, hoverboard e altri mezzi “alternativi” di circolare. Quindi, prima di salire sul vostro due ruote accertatevi di cosa abbia deciso il Comando della Polizia Municipale o il Sindaco della vostra città. Potreste risparmiare centinaia di euro di multa.
La situazione precedente al 2019
Allora ovviamente la legge varia da stato a stato e si possono trovare pareri discordanti ma, se dobbiamo attenerci al codice della strada, un monopattino elettrico non potrebbe circolare liberamente su strada: se non superano i 6km/h possono essere considerati come acceleratori.
Prima del 2019, la situazione era regolamentata esclusivamente dal Codice della Strada, secondo cui un monopattino elettrico non potrebbe circolare liberamente su strada: se non superano i 6km/h possono essere considerati come acceleratori.
Altra cosa da non confondere è il fatto dell’omologazione, tutti i monopattini elettrici e hoverboard venduti sul nostro sito sono TUTTI OMOLOGATI. Quindi se il monopattino viene guidato con casco e provvisto di targa e regolare assicurazione può diventare a tutti gli effetti un mezzo di locomozione adatto a girare su strada
L’articolo 46 del codice della strada definisce i veicoli come tutte le macchine di qualsiasi specie che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade
- lunghezza massima 1,10 m
- larghezza massima 0,50 m
- altezza massima 1,35 m
- sedile monoposto
- massa in ordine di marcia 40 kg
- potenza massima del motore 1 kw
- velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore
I monopattini elettrici possono essere definiti nel comma 8 dell’articolo 190 come acceleratori di andatura che però non possono essere utilizzati su piste ciclabili in quanto secondo la normativa fa parte della strada riservata esclusivamente alla circolazione dei velocipedi.
Detto questo gli hoverboard e i monopattini elettrici possono essere definiti con microciclomotori elettrici
Ai sensi del disposto del D. M. 31 gennaio 2003 di recepimento della Direttiva 2002/24/CE i veicoli a motore a due o tre ruote aventi una velocità massima – per costruzione – superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, né costruiti per uso di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle prestazioni e delle caratteristiche costruttive tra i ciclomotori o tra i motoveicoli;
Vige obbligo di omologazione ( D.M. 2 maggio 2001 n. 277 );i microciclomotori elettrici non possano essere ricompresi tra gli acceleratori di andatura previsti dall’articolo 190/8° del Codice della Strada
Cosa differente avviene per la bicicletta elettrica con pedalata assistita ovvero se sono dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza continua massima di 0,25 kw e la cui alimentazione è e la cui velocità massima non supera i 25 km/h possono circolare su strada senza problema.
In definitiva se il codice della strada non verrà modificato gli hoverboard o monopattini elettrici possono essere utilizzati su strada private o parchi. Per circolare su strada devono essere omologati e non superare i 6km orari.
Se la potenza massima del motore non supera 1 KW e se la velocità massima raggiunta è di 6 km/h, sono considerati dal C.d.S. come “macchine per uso di bambini” e non come veicoli. Quindi possono circolare se non arrecano disturbo ai pedoni, ma in caso contrario per circolare devono avere assicurazione, patentino e casco come se fossero dei “motorini”.